• 43ª EDIZIONE LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA - RICCIONE- 19-20-21 SETTEMBRE 2024

Rilevazioni di eccesso di velocità con strumento non tarato

Tutti conoscono la sentenza della Corte costituzionale 113/2015, con la quale veniva stabilito che le “multe” prodotte da autovelox (e simili) non preventivamente controllati periodicamente sono illegittime.

Effettivamente non poteva esserci un epilogo diverso. Infatti, la Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte cui non prevede l’obbligo della taratura e delle verifiche di funzionamento anche per gli autovelox.

Secondo quanto argomentato dalla Corte, la lacuna normativa si pone, infatti, in contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, imposto dalla nostra Costituzione, e con il principio di eguaglianza, dal momento che impone una discriminazione a carico di chi sia sanzionato in virtù della rilevazione di uno strumento che, a differenza di qualsiasi altro, è esentato da ogni verifica circa il suo corretto funzionamento.

Pertanto, le amministrazioni hanno il dovere di sottoporre a verifiche puntuali e costanti tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, se lo fanno, le multe per eccesso di velocità le stesse, se impugnate, sono nulle.

Questo argomento sarà uno degli elementi centrali dell’incontro programmato per le giornate di studio della Polizia Locale che si terrà a Riccione del 21 al 13 settembre 2017, nella sessione pomeridiana Tecnica del Traffico, di giovedì 21 dalle ore 15.00 alle 18.30.

Dalla succitata sentenza del 2015, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito il medesimo principio di diritto. Di seguito, ricordiamo alcune sentenze rilevanti in tal senso.

Cassazione civile, sez II, 16 maggio 2016, n. 9972/2016

Le apparecchiature per il controllo della velocità, installate lungo le strade e autostrade italiane devono essere periodicamente revisionati e tarati. Diversamente, le multe per eccesso di velocità sono da considerarsi nulle, anche con effetto retroattivo. A sancirlo, specificando che spetta ai comuni l’onere delle verifiche e la dimostrazione dell’avvenuta revisione, è la Cassazione, con la sentenza n. 9972/2016. I giudici hanno così accolto il ricorso di una automobilista che aveva ricevuto una multa dalla polizia municipale per aver superato i limiti di velocità su un tratto di strada.

Omissis … Con sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’articolo 3 Cost., il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 45, comma 6 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Alla stregua di tale pronuncia di incostituzionalità, che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l’articolo 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura.

La sentenza impugnata (che – in conformità alla giurisprudenza di questa Corte allora vigente – ha ritenuto non necessaria la taratura periodica dell’apparecchiatura di rilevazione automatica) va pertanto cassata sul punto, con rinvio al Tribunale di Ferrara, in persona di altro giudice, perché accerti se, nel caso di specie, l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento dell’infrazione stradale era stata sottoposta alla verifica periodica di funzionalità e di taratura.

Cassazione civile, sez. II, 11 Maggio 2016, n. 9645

Viene, in questa occasione, riproposta la nota questione della necessaria ed obbligatoria taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocità.

In particolare, la Corte ritiene che deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Omissis . . . fra l’altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato.

Anche molto recentemente, il Tribunale di Bari (sentenza n. 1306/2017) ha ribadito che le operazioni di controllo dell’efficienza delle apparecchiature di misurazione della velocità, utilizzate della forze di polizia per la rilevazione delle sanzioni di cui all’art. 142 C.d.S., vanno eseguite, come imposto della sentenza Corte Costituzionale 113/15, “necessariamente mediante la verifica e la taratura, non potendosi ritenere tali controlli sostituibili da altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

Questo in occasione di un ricorso per una sanzione elevata e notificata per la norma comportamentale dell’eccesso di velocità, con la strumentazione per la quale la taratura obbligatoria non rientrava nei 365 giorni.

Ricordiamo anzitutto, quindi, che il regolare controllo degli strumenti, che indirettamente possono subire variazioni per la loro obsolescenza e deterioramento, riveste grande rilevanza per la tutela della sicurezza stradale.

di Girolamo Simonato